Registro dei titolari effettivi: il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Assofiduciaria. La nota stampa dell’associazione

Il Tar del Lazio, con ordinanza del 7 dicembre 2023, ha accolto il ricorso di Assofiduciaria – presentato dai legali della Associazione Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella, Prof. Avv. Francesco Sciaudone, Prof. Avv. Carlo Angelici, Avv. Flavio Iacovone, Avv. Davide Giorgio Contini – relativo alla contestazione riguardante l’obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, che non sono equivalenti al trust né per struttura contrattuale, né per effetti giuridici, nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust.

Nella nozione di ‘mandato fiduciario’, rientrano una congerie variegata di istituti basati sulla fiducia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni e solo quando il mandato fiduciario produce “…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine” può ritenersi affine al trust.

Viceversa, nel manuale operativo redatto da Unioncamere sono stati circoscritti all’assoggettamento dell’obbligo di iscrizione e notificazione i soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie che sono fiduciarie di stampo germanistico e che non possono mai definirsi “affini al trust”.

È sospeso quindi l’obbligo per le società fiduciarie di inserire i mandati fiduciari nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust ed è stata riconosciuta dal Tar la sussistenza del “periculum in mora” che giustifica la sospensione del provvedimento del 29 settembre 2023 rinviando al 27 marzo 2024 la trattazione della questione nel merito.

L’Assofiduciaria si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto ed il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere.

Diversamente, verrà affidato al Giudice l’onere di dirimere la controversia.

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