Nuovi limiti all’utilizzo del contante per le spese detraibili

La posizione dell’Istituto Liberale Benedetto Croce

Con il Ddl di Bilancio 2020, oltre all’introduzione della “plastic tax” e della “sugar tax”, si assiste ad una stretta sull’utilizzo del contante per pagare le spese detraibili.

Nel’articolo 85 (Tracciabilità delle detrazioni) si subordina la fruizione delle detrazioni del 19% prevista per gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR (e da altre disposizioni di legge) al pagamento della spesa con strumenti tracciabili (carte di debito o credito o prepagate, assegni bancari e circolari, bonifici).

Unica eccezione la possibilità di pagare in contanti i medicinali e i dispositivi medici nonché le prestazioni rese da strutture pubbliche o private (però accreditate al SSN).

In soldoni le spese di cui all’art 15 TUIR comprendono una miriade di “uscite” a cui facciamo fronte quotidianamente. Stiamo parlando delle spese sanitarie (farmaci, dispositivi medici etc.) o ad esse assimilate (odontoiatria, fisioterapia, attività degli psicologi dei nutrizionisti, podologia etc), spese scolastiche, sportive per attività dei ragazzi, trasposto pubblico, veterinarie, funebri, affitti studenti universitari etc.

Altre norme hanno già imposto la tracciabilità per il recupero delle spese di ristrutturazione o risparmio energetico, così come per le assicurazioni e contributi per la pensione complementare ma, per queste, c’era la logica di voler far emergere il nero. La domanda è: perché?

La risposta è semplice, far cassa!

In effetti dalla relazione tecnica al Ddl di Bilancio emerge come l’Erario “risparmierà” 496 milioni su 3,2 miliardi, ovvero circa il 15%. Risparmio che equivale a minor disponibilità per le famiglie. Se è vero che l’Erario erogherà meno rimborsi è di conseguneza vero che le famiglie avranno meno
liquidità da spendere.

Guardando bene significherà una contrazione dei consumi di 496 ml. Ma così è. Si preferisce la gallina oggi (anche perché a ben vedere nel 2021 non so se rimarranno in carica gli attuali governanti) anziché l’uovo domani, il tutto non giustificabile dal voler far emergere il nero…

Ma sotteso a tale provvedimento è il voler controllare/tracciare i movimenti finanziari in barba alla “libertà” di poter adempiere secondo quanto previsto dall’art 1277 codice civile (i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale al tempo del pagamento).

A corollario viene incluso l’art. 75 che opera una rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito e altro provvedimento collegato che prevede la reintroduzione del limite all’utilizzo del contante (dal 6/12/2011 al 31/12/2015 € 999,99, poi € 3.000 ora dal 1/7/2020 € 2.000 e dal 1/1/2022 € 999,99)

Rimane un problema quello di non riuscire comunque a scovare chi il contante lo usa e lo ha sempre usato e non fa alcuna dichiarazione ovvero è sconosciuto al fisco.

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