Il cambio del difensore nel caso di Daniela Santanchè: come cambia la posizione della Ministra e la nuova udienza

Non è ormai una novità che la Ministra del turismo Daniela Santanchè sia al centro di un copioso dibattito pubblico a seguito dell’accusa a lei addebitata di truffa aggravata all’INPS, consistente nell’aver incassato circa ventimila ore di cassa integrazione non dovute per 13 dipendenti di Visibilia, sua società che si occupa di editoria.

Come naturalmente prevedibile questo caso è stato fin da subito legato a doppio filo al suo riflesso politico. A febbraio si è discusso in Parlamento di un’eventuale mozione di sfiducia nei suoi confronti, dove la stessa Santanchè si riferì pronta a riflettere su eventuali dimissioni nel caso in cui, in sede di udienza preliminare, il GUP avesse disposto il rinvio a giudizio e quindi l’esercizio dell’azione penale.

A rafforzare e, probabilmente, a dettare questa linea è lo stesso partito di Fratelli d’Italia che con le dichiarazioni del Capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, ribadisce la necessità per la ministra di fare un passo indietro nel caso in cui sia esercitata l’imputazione per garantirle di difendersi nel modo più sereno possibile.

L’udienza e l’eventuale disposizione sul rinvio a giudizio era originariamente fissata per mercoledì 26 marzo, ma qui arriva l’interessante strategia legale posta in essere dai difensori della Ministra.

Poco prima dell’udienza infatti la Santanchè ha comunicato il cambio di un legale difensore introducendo come nuovo avvocato Salvatore Pino che legittimamente ha chiesto lo scorrimento del termine per permettergli di conoscere le carte del procedimento ed intentare, assieme all’altro legale Nicolò Pelanda, la strategia difensiva.

Il rapporto tra cliente e difensore è infatti sempre su base fiduciaria, ciò significa che al cliente deve sempre essere garantito il termine che secondo la legge non può mai essere inferiore ai 7 giorni.

Tale impossibilità per rispetto dei termini rende naturalmente impossibile svolgere quest’udienza preliminare che è stata spostata al 20 di maggio.

Il tema dei termini e il loro scorrimento sono oggi quindi al centro di un dibattito pubblico e politico non indifferente, soprattutto rispetto al loro legame con un eventuale abuso di diritto. C’è comunque da dire che questi sono sempre stati oggetto di un dibattito scientifico anche nella dottrina e giurisprudenza.

Su questo tema è fondamentale riportare l’impostazione assunta nel 2011 dalla Corte di Cassazione riunita in Sezioni Unite la quale riferì che nel caso di diniego dell’ordinario termine non inferiore a 7 giorni, se questo è legato ad oggettive e comprovate volontà di dilazionare i termini processuali, e non vi è nessuna effettiva lesione del diritto a difesa tecnica non può dar luogo a nullità. Fermo restando che non può essere inferiore ad ore 24.

Usare questo precedente della Corte risulta però essere fuorviante, il caso per la quale si pronunciava era infatti del tutto differente: riguardava infatti una fattispecie per cui un imputato, già in fase di udienza dibattimentale, procedeva a sostituire con continuità i propri difensori per andare incontro alla prescrizione senza nessuna esigenza difensiva secondo un comportamento reiterato più e più volte, cosa che non si può collegare al caso in oggetto.

Come se non bastasse il dilazionamento dei tempi può essere a sua volta ancora incrementato dal fatto che il Giudice per le indagini preliminari a cui è assegnato questo caso è Tiziana Gueli, la quale, a causa del passaggio ad un altro incarico in Tribunale, è prossima all’abbandono dell’ufficio vedendosi prorogata nel suo incarico solo fino al 31 marzo.

Anche in questo caso siamo di fronte a un’incognita, naturalmente gli uffici della Procura potranno decidere di prorogare la sua permanenza fino alla fine dell’udienza preliminare in quanto ci troviamo ancora in una fase “acerba” e le determinazioni del PM sono ancora molto lontane anche senza questo ulteriore rinvio; ma questo non è un esito scontato, infatti qualora si dovesse affidare il procedimento ad un altro Giudice si assisterebbe alla necessaria ed obbligatoria ripetizione di tutti gli atti del procedimento perché possano venir assunti ed apprezzati dal nuovo Giudice con la conseguente ulteriore deflazione dei tempi processuali.

In questo quadro permane lo spettro della prescrizione che si conta essere per i reati di truffa di 7 anni e mezzo. Visto e considerato che la Santanchè viene accusata per fatti compiuti e realizzati nel 2020 la prescrizione è tutt’altro che una pista impronosticabile, anzi.

Ecco quindi che si possono comprendere le dichiarazioni dei leader dell’opposizione, in particolare Giuseppe Conte che definisce la strategia della Ministra un “bel trucchetto per puntare alla prescrizione”.

L’interpretazione di molti, visto il cambio di legali, è stata vista quindi come una volontà di guadagnare tempo e scongiurare un rinvio a giudizio che saprebbe di imminenti dimissioni, anche se è fondamentale ribadire che l’imputazione non potrebbe mai essere sinonimo di colpevolezza, ma solo al termine di un’udienza dibattimentale ed a fronte di una sentenza definitiva di condanna ci si potrebbe pronunciare con sicurezza.

Le sorti quindi della Ministra saranno più chiare il 20 di maggio quando saranno assunte determinazioni ulteriori, soprattutto per quanto riguarda i difensori che potrebbero sollevare altre questioni o chiedere l’esame degli imputati in aula. Solo dopo i PM potranno richiedere il rinvio a giudizio e quindi per ottenere una decisione definitiva del GUP sicuramente si dovranno attendere quanto meno altre 2 o 3 udienze.

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