Continuamente ascoltiamo dati e cronache che dimostrano come la violenza di genere sia un problema enorme nella nostra società, che costa la vita e il benessere a tantissime vittime – soprattutto donne e minori. Ma quali sono gli strumenti di tutela che la legge prevede?
A seguito di un lungo iter normativo, il 9 agosto 2019, l’ordinamento italiano ha introdotto la Legge n. 69/2019, meglio conosciuta come “Codice Rosso”.
Questa Legge si è inserita nel quadro legislativo sovranazionale adeguando il nostro ordinamento alle prescrizioni nascenti dalla Direttiva n.29 del 2019 del Parlamento Europeo e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, nota anche come Convenzione di Istanbul.
Il termine “Codice rosso” si mutua su quello del triage ospedaliero e indica una sorta di corsia emergenziale. L’obiettivo, infatti, era quello di velocizzare l’instaurazione dei procedimenti penali e accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime.
Così sono state apportate modifiche al diritto sostanziale penale, processuale e ad altre disposizioni normative, così da aumentare le tutele nei confronti delle donne e dei soggetti deboli che subiscono maltrattamenti.
Tra le novità più rilevanti che questa legge ha apportato al codice penale vi è l’ampliamento del novero dei reati, attraverso l’introduzione di ben quattro nuove figure delittuose:
- reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 c.p.);
- reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.);
- reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al volto (art. 583 quinquies c.p.) – reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.).
Purtroppo, sembrerebbe che fino ad ora, le previsioni della Legge 69/2019 si siano rivelate spesso insufficienti e così, lo scorso 7 settembre, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge sulle nuove norme al Codice rosso con 200 sì, nessun voto contrario e 61 astenuti.
La direttiva introduce nuovi reati, inasprisce le pene per quelli già esistenti ed elabora una procedura per tutelare meglio e prima chi vive situazioni di rischio.
Così è stata prevista una accelerazione per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati come stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale.
Entro e non oltre tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, si impone al Pm di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.
Si allungano anche i tempi per sporgere denuncia: ora la vittima ha 12 mesi per farlo e non più 6 come prima.
Non solo: è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed il giudice potrà predisporre il ricorso al braccialetto elettronico.
Ed inoltre, dopo l’entrata in vigore del Codice rosso, le misure di prevenzione sono applicabili anche al reato di maltrattamento nei confronti del coniuge o del convivente.
Dal 2019, inoltre sono stati introdotti specifici corsi di formazione professionale per il personale che eserciti funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria orientate a prevenire e perseguire questi crimini. Del resto, siamo di fronte ad un’urgenza e perciò l’attenzione dedicata deve raggiungere ed attestarsi sui massimi livelli.
Riusciremo a fermare questa violenza?
La violenza domestica e di genere è una piaga estremamente grave che, troppo spesso, non viene arrestata in tempo e finisce in tragedia.
Queste recenti modifiche sono l’ennesimo tentativo di arginare il fenomeno, un tentativo che secondo molti esponenti rischia di essere solo fallace. Alla Camera, infatti, sono emersi diversi dubbi riguardo alla necessità di fare di più, affrontando il problema in modo davvero completo.
Ancora una volta siamo di fronte ad una riposta che non è all’altezza della drammaticità della situazione. Per quanto importante, si tratta comunque di un ritocco insufficiente e poco incisivo.