Sentenza shock a Firenze. Giudice assolve due ragazzi dall’accusa di stupro per errata percezione della volontà della vittima che li ha denunciati. Poco dopo la ratifica finale della Convenzione di Istanbul da parte dell’Unione Europea che sancisce il diritto alla piena consensualità dell’altra parte.
“Ahi, vituperio delle genti”. Non si scomoda il sommo poeta per il fatto esaminato dalla Procura della sua città, Firenze, e nemmeno perché da quel verso (dove Dante cita Pisa) la geografia aiuterebbe a contestualizzare la vicenda in Toscana. Il grave disonore, il cosiddetto vituperio, rimane insito nel mondo e più ristretto nel Belpaese, ancorato a leggi adatte a una società novecentesca, per essere buoni. La sentenza di Firenze aveva già assolto mesi fa i due giovani, accusati da una ragazza di violenza sessuale, che all’epoca dei fatti, nel 2018, avevano 19 anni. A scuotere gli animi di qualcuno è la motivazione depositata dal G.U.P. Infatti, i due accusati avrebbero avuto “un’errata percezione del consenso della ragazza che li ha denunciati”. Un profluvio di indignazione, bile sia per la frangia giustizialista del popolo che per quella garantista, vista la polarizzazione che accade quasi per ogni sentenza dei tribunali italiani. A pochi mesi dalla pronuncia di non ergastolo per l’omicida di Carol Maltesi, “rea” di essere stata troppo disinibita, l’ultima pietra arrivata dalla Procura del capoluogo toscano si stagna come un pugno nello stomaco e rimane a marcire come quando il dolore ottunde i sensi.
Forse è stata la tempistica a rigettare nell’aceto l’opinione pubblica. Le motivazioni arrivano dopo un risultato europeo eccezionale, anche se tardivo. Dopo 12 anni dalla sua istituzione, 10 dalla firma dell’Italia, è stata ratificata la Convenzione di Istanbul per la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. La Convenzione in questione ha inchiodato il contenuto al livello giuridico, quindi dovrà essere inserita nei vari codici legislativi di ogni Paese. Un capitolo spezza ogni dubbio sulla consensualità degli attori dei rapporti che deve essere piena. Non esiste un mezzo consenso, un semi-consenso. Il consenso deve essere sicuro ed espresso, altrimenti si tratta di violenza.
Il Giudice di Firenze, dal canto suo, si trincera a ragione dietro il codice penale che punisce il dolo nei casi di violenza sessuale, non la colpa. I due “hanno quindi errato nel ritenere sussistente il consenso” e “ciò hanno fatto colposamente, ponendo in essere una condotta certamente incauta, ma non con la piena consapevolezza della mancanza di consenso della ragazza o della sua preponderante alterazione psicofisica”. Ergo: ue ragazzi sotto effetto di alcol e stupefacenti tentano di avere un rapporto sessuale con una ragazza, anch’essa in stato alterato, consapevoli del fatto che la stessa sia d’accordo riguardo l’evento. Nonostante le continue grida della ragazza di chiaro respingimento dell’esercizio sessuale, i due erano convinti ancora della consensualità poiché uno dei due aveva avuto con la stessa un atto sessuale mesi prima. Per rendere più drammatica la vicenda, la assoluta convinzione della coppia di indagati è avvalorata dalla fantasia di due diciannovenni in preda a miliardi di gigabyte pornografici, in cui molti video esaltano la prestazione se la presunta partner può essere in qualche modo restìa. Rough.
Dalle parole del giudice, gli indagati [sarebbero stati] “condizionati da un’inammissibile concezione pornografica delle loro relazioni con il genere femminile forse derivante da un deficit educativo e comunque frutto di una concezione assai distorta del sesso”.
Bene. Il giudice è un magistrato che ottempera all’incarico di giudice dell’udienza preliminare. Per emettere una sentenza di assoluzione, quindi di non luogo a procedere, deve esserci la causa di estinzione del reato. Esiste. “L’errore non può essere considerato reato”. Rough.
Alcune considerazioni, punto per punto:
- È arguto dire che si poteva almeno andare avanti a processo prima dell’assoluzione in udienza preliminare, ovvero fase d’indagine, magari valutando anche insieme a esperti in materia, altrimenti la parte civile annega? Sì.
- Aveva tutte le facoltà il giudice in queste indagini avanzate a emettere tale sentenza, poiché lo dice uno strambo codice penale? Sì.
- La Convenzione di Istanbul, che l’Italia ha firmato, è chiara al riguardo sulla consensualità esplicita e non può essere un appiglio l’errore? Assolutamente.
- Devono riformare le scuole di formazione con standard europei? Sì. Dalla firma dell’Italia, che è datata di 10 anni, non entra in testa a nessun governante. A nessun governante, non a nessun politico.
- Si deve lapidare il magistrato che ha emesso tale sentenza con tali girevoli motivazioni? No. Nemmeno personalmente. Esegue. È un bot della vituperata Intelligenza Artificiale.
In Spagna hanno inciso sulla carta il “Si è Si. No è No”. Molto semplice. Hanno seguito la Germania e tante altre. Per non parlare degli Stati Uniti e del Canada. Purtroppo è così anche sulla penalizzazione dell’aggravante sul femminicidio, ma è altra materia. Esterofilia? No. Il giudice di Firenze ha pienamente ragione quando parla della diseducazione.
La diseducazione non è dei ragazzi. Nel caso del presunto stupro in cui sarebbe coinvolto Apache La Russa, o in questa vicenda, la moria e il vituperio è delle genti. Tanto per ritornare a Dante, poeta politico. Anche abbastanza conservatore ma col sogno di riunificare l’Italia in una stessa cosa: la lingua. E la nostra non è parlata. Nessuno dice vituperio. Nessuno diceva vituperio neanche allora. La lingua scritta. Basterebbe un iter parlamentare per dare un senso alla diseducazione. Le vittime rimangono vittime.
Questo non è stato mai fatto da quando l’Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul. Tutti i parlamentari europei italiani hanno votato la Convenzione. Tutti. Nessun partito escluso. Sono passati 10 anni, infiniti presunti innocenti, infiniti presunti responsabili. Le vittime sono vittime.
“Ahi, vituperio delle genti”. Rough.