La Convenzione di Ginevra del 1951 protegge i diritti umani dei rifugiati in tutto il mondo. In questo momento, ci sono 82 milioni di persone sfollate, con 20,7 milioni di quelle vite sotto protezione da questa convenzione
Questa Convenzione ha formalizzato la nascita della più grande agenzia dell’ONU: UNHCR, l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Prima di questa Convenzione, il mandato dell’UNHCR è stato originariamente definito nel suo statuto, allegato alla risoluzione 428 (V) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1950.
L’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, creato per affrontare la crisi dei rifugiati derivante dalla Seconda Guerra Mondiale. La Convenzione sui Rifugiati del 1951 stabilì la portata e il quadro giuridico del lavoro dell’agenzia, che inizialmente si concentrò sugli europei sradicati dalla guerra. La Convenzione ONU sui Rifugiati del 1951 è un irrinunciabile strumento di umanità: regola il diritto d’asilo, adottato dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sui Rifugiati e gli Apolidi, per affrontare e mitigare i grandi flussi migratori provocati dallo Statuto della Seconda Guerra Mondiale. Poco dopo la firma della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, divenne chiaro che i rifugiati non erano limitati solo all’Europa. Nel 1956, l’UNHCR fu coinvolto nel coordinamento della risposta alla rivolta in Ungheria. Appena un anno dopo, l’UNHCR fu incaricato di occuparsi dei rifugiati cinesi a Hong Kong, mentre rispondeva anche ai rifugiati algerini che erano fuggiti in Marocco e Tunisia sulla scia della guerra d’indipendenza dell’Algeria. Le risposte segnarono l’inizio di un mandato più ampio e globale nella protezione dei rifugiati e nell’assistenza umanitaria. La decolonizzazione negli anni ’60 scatenò grandi movimenti di rifugiati in Africa, creando una sfida enorme che avrebbe trasformato l’UNHCR; a differenza delle crisi dei rifugiati in Europa, in Africa non esistevano soluzioni durature, e molti rifugiati che fuggivano da un paese trovavano solo instabilità nel loro nuovo paese di rifugio.
Fu così che nel 1967 fu ratificato il Protocollo di New York, poiché la Convenzione del 1951 si limitava alla crisi dei rifugiati all’indomani della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Il Protocollo fu fatto per affrontare le “nuove situazioni di rifugiati che sono sorte dopo l’adozione della Convenzione e i rifugiati interessati che possono quindi non rientrare nel campo di applicazione della Convenzione”, sospendendo quindi i limiti geografici della Convenzione del 1951.
I principi più importanti di questa Convenzione sono la definizione di persona rifugiata (art. 1) e il principio di non respingimento (art. 33).
Nell’articolo 1 la Convenzione definisce ‘rifugiato’ chi è a causa di “fondati timori di essere perseguitato per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi“.
Il principio di non respingimento contenuto nell’articolo 33: il diritto di un rifugiato di essere protetto contro un rimpatrio forzato. “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.Il divieto di rimpatrio forzato è ampiamente accettato come parte del diritto internazionale consuetudinario. Pertanto, anche gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione sui rifugiati del 1951 devono rispettare il principio di non-respingimento. Gli Stati membri sono obbligati ai sensi della Convenzione e in base al diritto internazionale consuetudinario di rispettare il principio di non respingimento. Se e quando questo principio è minacciato, l’UNHCR può rispondere intervenendo con le autorità competenti e, se lo ritiene necessario, informando il pubblico.
Da questa Convenzione è nata la più grande Agenzia dell’ONU ancora oggi fondamentale per le sfide che l’umanità affronterà negli ultimi anni: migrazione, cambiamento climatico, conflitto e sostenibilità. Durante il suo mandato, e ancora oggi, l’UNHCR ha operato in tutto il mondo con la maggior parte delle sue attività nei paesi in via di sviluppo assistendo più di 50 milioni di rifugiati in tutto il mondo. In riconoscimento del suo lavoro, l’UNHCR ha vinto due Premi Nobel per la Pace, nel 1954 e nel 1981, e un Premio Principe delle Asturie per la Cooperazione Internazionale nel 1991. L’attuale Alto Commissario è il diplomatico italiano Filippo Grandi, già Commissario Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) e Vice Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, riconfermato per il secondo mandato lo scorso dicembre 2020 all’Assemblea Generale ONU a New York dall’attuale Segretario Generale Antonio Guterres.